— 35 — Sezione III. Della Corte d’ appello in materia civile. Art.o 27. La Corte d’ appello giudica sulle sentenze appellabili proferite dagli Arbitri, e dai Giudici di pace ne’ casi contemplati agli articoli 12, 13, 14 dai due Tribunali di prima Istanza ne’ casi indicati all’articolo 24 e dai Tribunali di commercio. Art.o 28. La Corte d’appello tiene le sue sedute almeno tre volte alla settimana. I Giudici pronunciano in numero non minore di cinque. Art.o 29. Nelle cause eccedenti il valore di fiorini 2000, è in facoltà delle parti di adire immediatamente la Corte d’Appello per esservi giudicate in prima ed in ultima istanza. In questo caso deve precedere la dichiarazione giusta il disposto all’ art. 26. Art.o 30. La Corte d’ Appello conosce e giudica sui gravami, che le vengono portati in punto d’ordine contro i decreti, ed atti esecutivi dei Giudici di pace, e dei Tribunali di prima istanza ; e così pure contro i decreti e provvisionali emanati dai Giudici di pace in punto di volontaria giurisdizione in conformità delle leggi, e dei metodi che sono attualmente in corso nella Dalmazia. Sezione IV. Dei Tribunali di Commercio. Art.o 31. Si ritengono di competenza dei Tribunali di commercio quelle que-