— 41 — quale verranno trasmessi gli atti iniziativi del processo compilati o dal Procuratore ad esso Tribunale addetto, o dai rispettivi Giudici di pace, come agli articoli 44 e 45, fa esaminare gli atti stessi col mezzo di uno de’ suoi Giudici, da delegarsi dal Presidente per ciacun processo. Art.o 51. 11 Giudice incaricato prende matura cognizione di tali atti, e riscontra se siano questi legittimi, e regolari. Quindi supplisce ai difetti, ove la natura della cosa lo permetta, e prosiegue la inquisizione mediante i costituti, gli esami articolati del reo, ed i confronti secondo le disposizioni, e la pratica che sono attualmente in corso. Art.o 52. 11 Giudice istruttore degli atti può servirsi per la loro continuazione del sussidio dei rispettivi Giudici di paco. Qualora però si tratti di delitto grave commesso in qualche Comune assai distante dalla residenza dei due Tribunali, e che 1’ accesso dei testimoni da assumersi loro venisse a recare un grave incomodo, il Giudice istruttore, fattone parola col Presidente del Tribunale, e al regio Procuratore, può recarsi in compagnia di un cancelliere o di un attuario sul luogo del commesso delitto, onde ivi occuparsi con più celerità alla completazione del processo. Art.o 53. Sebbene nel codice criminale, che è in corso nella Dalmazia, non sia ammessa alcuna difesa ufficiosa a favore del reo, gli si accorda però d' ora in avanti a di lui istanza, e dopo compiuta l’inqui-