— 184 — tura stessa, direttamente poi dannosissimi ai proprietari. La legge agraria in parte, e in parte gli statuti e le costumanze accordano che il colono non possa essere espulso da un fondo che egli coltiva, se non è giuridicamente provato, eh’ egli manca agli ordinari lavori, ma non è poi determinato cosa siano questi lavori ordinari. Quindi si vede una famiglia di pochi individui coltivar tanti campi, che a più famiglie basterebbero ; e il proprietario non può svincolarsi dai diritti colonici, e deve veder quasi incolto il suo fondo. Che più? Questo stesso colono ha diritto di alienare le sue ragioni su parte del fondo con patti di ricupera perpetua, diritto e patti che suddividono e rendon misere le proprietà. E vero che il proprietario può egli stesso comprar le dette ragioni, ma o non è a tempo avvertito, o non sempre è in caso di acquistare, e d’altronde nulla lo alletta ad aumentare la possidenza fondiale. Così per tali cause, e anche pei privilegi accordati ai primi venditori, e ai vicini conterminanti di un terreno, di poter essere preferiti nell’acquisto a qualunque altro, 1 agricoltura in Dalmazia doveva peggiorare, e non poteva mai risorgere, perchè, dove non è libera la circolazione de’ beni, dove non son liberi i contratti, ivi tutto è povertà. Voi avete prescritto, o Sire, che una commissione v’informi de’ modi convenienti ad associare con giusta armonia gli interessi dei proprietari e de’ coloni.