§ 27. Per la sentenza della Commissione si raccolgono i voti a bussoli e palle. La sentenza è data a pluralità assoluta dei voti. L’aggravato può appellare al Prov-veditor generale. § 28. Riguardo alle prevenzioni contro i Colonelli, il Provveditor generale sottopone le accuse per la relativa decisione a una Commissione straordinaria, che egli nomina, e unisce presso di sé, per la quale verrà stabilita una speciale organizzazione. § 29. Ogni Capo di Riparto terrà un Registro di disciplina, nel quale si noteranno le colpe commesse, le punizioni inflitte, le buone e cattive azioni, i servig leali, le operazioni e spedizioni importanti affidate all’Aiutante, all’Arambassè, Sergente e Panduri. Questo Registro serve di norma nelle promozioni. § 30. Il Colon elio forma egli pure un simile Registro, compresi in esso i Capi di Riparto ed il suo Aiutante e Cadetto. § 31. I Registri de’ Capi Riparto sono presentati al Colonello, allorché questi viene alla rivista dei Corpi de’ Panduri, e prenderà argomento da essi per gli elogi o rimproveri da farsi, sì privatamente che pubblicamente. § 32. Nelle occasioni di rivista si leggono ai Corpi di Panduri le decisioni delle Commissioni di buon’ordine, quando siano sancite dal Provveditor generale, e si leggono pure le determinazioni dello stesso Provveditore.