— 36 — stioni soltanto, in cui si tratti di oggetto commerciale di terra o di mare, e fra persone pubblicamente e notoriamente commercianti, o inservienti al commercio, ma-nufatturieri, od artisti. Art.o 32. In conseguenza non sono soggette ai Tribunali commerciali le cause di credito per somministrazioni fatte da un commerciante, manufatturiere, od artista ad un’ altra persona che non sia tale. Art.o 33. Restano di privativa competenza de’ Giudici di pace le cause, le quali, sebben relative ad oggetto commerciale, sono però da essi conosciute, e giudicate inappellabilmente secondo il prescritto negli articoli 13 e 14. Art.o 34. Per le cause mercantili, che sono di competenza dei Griudici di pace appellabilmente, come nei precitati articoli, il Tribunale di commercio si forma da due commercianti che hanno voto decisivo. presieduti dallo stesso Giudice di pace. Art.o 35. Nelle cause commerciali, che sono di competenza dei Tribunali di prima istanza civile, ai tre Giudici di questo si uniscono due commercianti con voto pure decisivo. Art.o 36. Nello stesso modo le cause, che per oggetti commerciali sono portate alla Corte d’Appello, secondo le norme prescritte in questo Regolamento, vengono giudicate da cinque dei Giudici di essa Corte, e da quattro negozianti. Art.o 37. — 11 Governo nomina i commercianti, i quali sono aggiunti ai Giù-