— 46 — gati nei capi-luoghi dei Circondari, ed i Vice Delegati nei capi-luoghi dei Distretti e dei Cantoni esercitano, o per sè, o per rhezzo del rispettivo Podestà o Anziano, le funzioni del pubblico ministero presso il Giudice di pace. Titolo quinto. Dei Cancellieri ed Ufficiali ministeriali. Sezione 1. Dei Cancellieri. Art.o 7'2. Presso i Giudici di pace, i Tribunali di prima Istanza o la Corte di Appello, vi sono dei Cancellieri nominati dal governo. Art.o 73. I Cancellieri assistono i Giudici nell’ eserciz o delle loro funzioni, e ne contrassegnano le firme. Registrano gli atti, e ne conservano il deposito. Rilasciano le copie, e danno corso agli ordini giudiziari. Art.o 74. I Cancellieri della Corte di Appello e dei due Tribunali di prima Istanza loro presentano un sotto Caneel-celliere e la pianta degli impiegati occorrenti. Anche i Cancellieri dei Giudici di pace loro presentano la pianta degli impiegati subalterni, ove questi si rendono necessari. Art.o 75. La pianta delle Cancellerie e dei soldi rispettivi degl’ impiegati, e la loro nomina viene sottoposta dalla Corte