— 50 — tate o appellabilmente, o inappellabilmente davanti ai Tribunali di prima Istanza vengono attitate a processo scritto. Art.o 90. Attesa la molta distanza di non pochi Cantoni dalla residenza dei due Tribunali di prima Istanza di Zara e di *à in facoltà delle parti di fare di competenza dei Tribunali stessi davanti i rispettivi Giudici di pace. Questi danno corso ai Libelli secondo le regole stabilite nel vegliante Codice di procedura sino alla inrotulazione degli atti inclusivamente, e quindi, seguita questa, li rimettono suggellati al rispettivo Tribunale di prima Istanza per la loro decisione. Art.o 91. I Giudici sono nominati dal governo. Per ora sono amovibili. — Lo sono pure il regio Procuratore generale, ed i regi Procuratori. Art.o 92. I Giudici possono avere dei supplenti da nominarsi dal governo. Art.o 93. L’ascendente, il discendente, il fratello, lo zio, il nipote, gli affini nel grado a questi corrispondente ed i cugini in primo grado non possono essere simultaneamente addetti alla Corte di Appello, o ad un Tribunale di prima Istanza, nè come Giudici, nè come supplenti, nè come regi procuratori, o regi Procuratori generali, nè come sostituti, Cancellieri, o sotto Cancellieri. Art.o 94. Sono proibite ài Giudici, al regio Procuratore generale, ai regi Procuratori ed ai Cancellieri le funzioni di processo scritto nelle cause