— 38 — tale effetto di tutti que’ mezzi coattivi che sono in di lui potere, o che fossero determinati da speciali Regolamenti. Art.o 41. Il Giudice di pace è giudice di polizia nel suo circondario. Come tale conosce, e giudica tutte le trasgressioni che secondo le leggi attualmente vigenti importano la pena non maggiore di quindici giorni di detenzione. Art.o 42. Contro la condanna emanata dal Giudice di pace, può aver luogo l’appellazione alla Corte d’Appello; la sentenza però si eseguisce provvisoriamente, a meno che il condannato non dia idonea cauzione. Art.o 43. Può parimenti aver luogo l’appellazione, se il Giudice di pace, condannando alla rifusione dei danni ed interessi, l’abbia fissata in una somma maggiore di fiorini 15. Art.o 44. Il Giudice di pace è inoltre ufficiale di polizia giudiziaria. — Come tale è incaricato: I. Di ricevere le denunzie e querele relative a tutti i delitti, la cognizione de’ quali compete o al Tribunale di prima istanza, o alla Corte d’Appello. II. Di rilevare mediante processo verbale le traccie dei delitti commessi nel proprio Cantone. III. Di raccogliere gl’indizi e le prove che esistono contro gl’imputati. IV. Di far arrestare i colpevoli colti in flagranti, o emersi tali per pulddica voce e fama, o per le informazioni da lui assunte in processo.