— 49 — cuni altri, che sieno unicamente abilitati ad agire davanti ai Giudici di pace del proprio Cantone. Art.o 86. I Patrocinatori sono responsabili dei pregiudizi che per fatto od om-missione loro derivassero alle parti, come pure dei ricapiti, c documenti che loro vengono affidati. Titolo settimo. Disposizioni generali. Art.o 87. Le controversie che vengono portate d’ora in avanti ai Giudici di pace per oggetti, su de’ quali giudicano inappellabilmente, sono da essi Giudici conosciute in via affatto sommaria e sopra e-sposizione verbale, facendosi registro soltanto del nome delle parti contendenti, dell’ oggetto della contestazione, e delle prove allegate, ed annotandovi poi o la conciliazione seguita, o la definizione emanata dal Giudice. Il registro in cui si faranno tali annotazioni, potrà sempre essere richiamato dalla Corte di Appello per la superiore ispezione. Art.o 88. Tutte le cause, le quali secondo il prescritto in questo Regolamento sono di competenza dei Giudici di pace appellabilmente, vengono sempre trattate per processo verbale, a meno che concordemente le parti non convengano, con approvazione del Giudice, di attitarle in iscritto. Art.o 89. Le cause tutte, che sono por- 4