— 45 — sciato legittimo procuratore, e se la loro qualità sin riconosciuta dal Tribunale. Art.o 65. Il regio Procuratore generale, ed i regi Procuratori possono altresi interporre il loro ministero in tutte le cause ove il credono necessario. La Corte d’Appello e i Tribunali possono interpellarli per officio. Art.o 66. Nelle materie criminali il regio Procurator generale, ed i regi Procuratori presso le prime Istanze, oltre le funzioni che loro sono demandate dal presente Regolamento, insistono per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l’applicazione della legge. Art.o 67. Se pervengono a notizia dei regi Procuratori delitti, pei quali non siasi proceduto, li denunziano essi al rispettivo Giudice di pace. Art.o 68. Il Procurator generale ed i regi Procuratori, nel caso in cui le parti non abbiano reclamato, denunziano al Governo gli atti, coi quali i Giudici abbiano ecceduto i loro poteri, ed i delitti commessi nel ’esercizio delle loro funzioni. Art.o 69. Il regio Procurator generale, ed i regi Procuratori invigilano sull’osservanza della disciplina, e sulla regolarità del servizio della Corte d’Appello e dei Tribunali di prima Istanza. Art.o 70. Il regio Procurator generale, ed i regi Procuratori sono specialmente incaricati di tener man ferma alla esecuzione dei giudicati. Art.o 71. Anche nei giudizi di Polizia interviene il ministero pubblico. I I)ele-