— 32 — per il puro e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel contratto. VII. Sul pagamento de’ salari, e delle mercedi della gente di lavoro, e de’ domestici, e per l’esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni e i domestici, od altra gente di lavoro. Vili. Sull’ azione di redibitoria, o di pretesa diminuzione di prezzo dipendentemente da vendita di animali. IX. Sulle azioni per ingiurie verbali, risse, e vie di fatto, per le quali le parti non abbiano promossa istanza nella via criminale. X. Sulle cause di deposito necessario, e sulle controversie fra viandanti e loro osti ed albergatori. Art.o 15. Tutte le sentenze appellabili proferite dal Giudice di pace sino alla concorrenza di fiorini cinquanta, sono provvisoriamente eseguite non ostante l’interposta appellazione, senza che l’istante sia tenuto di dare cauzione ; negli altri casi i Giudici di pace possono ordinare 1’ esecuzione provvisoria delle loro sentenze, ma data dall’ istante idonea cauzione. Art.o 16. Il Giudice di pace rilascia per qualunque somma i decreti di seque stro di cose mobili, crediti, o di altri effetti che possono deteriorare, perire, essere nascosti, o in qualunque altro modo sottratti al creditore. Art.o 17. La competenza del Giudizio sulla validità, e liquidazione del sequestro e sulla sussistenza del credito, e 1’ appellabilità od inappellabilità della sentenza