— 164 — La divisione della Giustizia regola l’or-ganizzazion de’ Tribunali, ne sostiene la corrispondenza nella parte che non riguarda i giudizi, dei quali è intatta la sacra indipendenza, sostiene la sorveglianza politica in tutta la provincia, e si occupa d’ogni argomento che interessi le leggi di polizia. La divisione d’Amministrazione pubblica propone tutti gli oggetti economici dei Circondari, dei Distretti e delle Comuni, dirige le cose del Culto e dei luoghi pii, e prò move tutte le discipline le più convenienti per l’interesse della provincia. La divisione della Finanza è alla testa di due amministrazioni, l’una delle imposizioni indirette, e l’altra degli oggetti demaniali, e sopra tutto delle Decime. Queste due amministrazioni erano prima separate ; e la loro marcia, perchè non sorvegliata, veniva ad essere sommamente difettosa. Ragioni economiche s’unirono anche per concentrarle nella divisione di Finanza, che fa totalmente le veci delle Intendenze della provincia ; dipendon da essa tutti i gabellieri, tutti i direttori degli otto Riparti decimali, ed è suo merito il vegliare alle percezioni, e il suggerire i modi di migliorare 1’ asse pubblico. La divisione delle Fazioni militari ha cura di tutti gli affari della milizia, sì pel casermaggio, che pei trasporti, soccorsi, anticipazioni e requisizioni provvisorie, come per gli oggetti che riguardano le guardie di polizia, e la forza territoriale. I due importanti doveri di assicu-