Art.o 81. Gli Uscieri nell’ esercizio delle loro funzioni fanno sempre uso di un particolare costume, che li distingue. In caso di opposizione all’ esecuzione degli ordini giudiziari, possono chiamare in loro soccorso la forza armata. Titolo sesto. Dei Patrocinatori. Art.o 82. Sopra proposizione dei due Tribunali di prima Istanza di Zara e di Spalato, da rassegnarsi alla Corte d’Ap-pello, e da essa al Governo, viene da questo .nominato un numero determinato di Patrocinatori, scelti fra quelli che sono stati in addietro legalmente autorizzati, e che oltre l’indispensabile requisito di una probità senza macchia, abbiano quelli pure di una sufficiente dottrina e pratica legale. Art.o 83. Pubblicato dal governo l’elenco di tali Patrocinatori, avranno questi il diritto esclusivo di far gli atti occorrenti in grado di prima Istanza, di Appello e di previsione per la pronunciazione della sentenza, e per 1’ esecuzione della medesima. Art.o 84. Nessuno può comparire in Giudizio davanti ai Tribunali di prima Istanza, o in grado di Appello, o di revisione senza il ministero di un Patrocinatore come sopra approvato, e munito di un legale mandato della parte principale. Art.o 85. All’ elenco dei Patrocinatori autorizzati se ne potranno aggiungere al-