— 93 - Titolo VII. Funzioni della Forza provinciale. § 33. Le funzioni della Forza provinciale sono : Fare delle marcie, giri, e pattuglie sulle strade. Raccogliere tutte le informazioni possibili sopra gli attentati e delitti pubblici, per darne conoscenza alle Autorità competenti. Arrestare i devastatori de’ boschi, delle raccolte, i ladri in campagna, e i contra-bandieri armati, allorché i delinquenti di questi tre delitti saranno colti sul fatto. Sedare qualunque tumulto, arrestandone gli autori e capi. Prestar man forte per l’esazione delle pubbliche rendite. Arrestare e condurre sul momento dinanzi all’Autorità civile tutti quelli, che disturbassero i cittadini nell’esercizio del loro culto, del loro commercio e della loro industria. Informare colla massima sollecitudine le Autorità competenti degli infortuni di sospetta origine, come morti repentine, scoperte di cadaveri nascosti o d’ignota persona, incendi, ecc. denunziando le traode osservate per verificare i sospetti. Arrestare disertori e tradurre i prigionieri o condannati. § 34. La Forza provinciale eseguisce inoltre e fa eseguire i mandati di Giustizia, sotto la responsabilità delle Autorità che la ricercano.