— 94 — § 35. Eseguisce e fa pure eseguire le disposizioni pel pubblico servizio delle Autorità amministrative, politiche, e militari, sotto la stessa loro responsabilità. § 36. Non riceve commissioni che in iscritto, e in via ufficiale, e le Autorità si rivolgono per darle al Colonello, o al Capo Riparto, se 1’ oggetto esige urgente esecuzione, e se la distanza dal luogo dove risiede il Colonello fosse troppo sensibile. § 37 Allorché il Capo Riparto si presta all’ immediata esecuzione per l’impero delle circostanze, ne previene però subito il Colonello. § 38. Gli Ufficiali provinciali tengono un registro di tutte le commissioni, e del tempo e modo in cui le eseguirono. § 39. La Eorza provinciale presta il suo braccio anche nell’interno delle città, se sarà legalmente richiesta. § 40. Gli Ufficiali territoriali invigilano pure alla polizia delle Terre e Castelli, ordinano le solite ronde villiche in giro regolare c non oppressivo, distribuiscono con equità le fazioni reali e personali, di Villaggio in Villaggio, colle norme presentemente vigenti, ammaestrano i Panduri e tutta la gioventù nell’ armi a seconda dei Regolamenti del Provveditor generale Vendramin e colla scorta di apposite istruzioni, che verranno diffuse. § 41. J Capi Villa, i Sciaus, i Zudatz, i Procuratori, e i Subassè, in ogni oggetto di disciplina dipendono dagli Ufficiali provinciali, e propongono la nomina dei pri-