— 47 — d’Appello, dai Tribunali e dai Giudici di pace all’approvazione del governo. Art.o 76. A ciascun Cancelliere della Corte d’Appello, delle prime Istanze, e dei Giudici di pace vien fatto un assegno stabile, col quale sono tenuti di pagare il rispettivo sotto Cancelliere, ed altri impiegati, e sostenere le spese della Cancelleria. L’ assegno sarà puramente provvisorio, e in via d’esperimento, colle discipline che verranno in seguito stabilite. Sezione li. Degli Uscieri. Art.o 77. Presso la Corte d’Appello, i Tribunali di prima Istanza, ed i Giudici di pace, vi è un determinato numero di Uscieri, che ad essi prestano il loro personale servizio. Art.o 78. Gli Uscieri sono nominati dal governo sopra proposizione della rispettiva giudicatura, cui sono addetti. Art.o 79. Nelle sedute dei Tribunali e Giudizi, gli Uscieri sono incaricati di mantenere i’ordine e la regolarità. Art.o 80. Gli Uscieri intimano le citazioni, gli atti, le sentenze e le decisioni; pubblicano ed affiggono gli avvisi e gli editti ; eseguiscono le perquisizioni ed i sequestri e gli inventari giudiziari; proclamano le offerte che vengono fatte nelle vendite al pubblico incanto, e fanno tutti gli atti che sono necessari per costringere le parti all’ esecuzione de’ giudicati.