— 51 — Podestà, di Municipalista, di Delegato, o vice Delegato, di Segretario od impiegato nella Provveditoria generale, di Notaio, di Cancelliere, di Patrocinatore ed Avvocato, anche fuori del loro Tribunale. Art.o 95. I Giudici, il regio Procurator generale ed i regi Procuratori, i Cancellieri e sotto Cancellieri sono obbligati a dimorare nel luogo ove risiede la Corte, il Tribunale, o l’Ufficio cui sono addetti. Non possono assentarsi dalla loro carica od impiego, se non sotto le condizioni che verranno prescritte con altro Regolamento. Art.o 96. I Giudici di pace, i Giudici dei Tribunali di prima Istanza, e della Corte d’Appello, il regio Procurator generale, e i regi Procuratori, ed i rispettivi Cancellieri e sabalterni sono stipendiati dallo stato. Non possono ricevere alcuna cosa dalle parti, sia a titolo di onorario, sia a titolo di sportula, o donativo, nè per qualunque altro titolo o pretesto, sotto pena di essere accusati come prevaricatori. Resta accordato soltanto ai Giudici di pace di conseguire un premio per ogni vertenza, che loro riesca di conciliare, pagabile dalle parti per eguale porzione. Questo è fissato ad un mezzo per cento del valore della cosa, o diritto controverso, con che non possa mai eccedere li fiorini 50, nè esser minore di un mezzo fiorino. Se il valore dell’ oggetto controverso non eccede li cinque fiorini, la conciliazione non importa al Giudice alcun premio. Art.o 97. La Corte d’Appello, i Tribù-