— 52 — nali e i Giudici di pace non possono impedire, nè sospendere l’esecuzione delle leggi e dei regolamenti di pubblica amministrazione. Art.o 98. Non possono per alcun titolo immischiarsi nelle funzioni amministrative, nè citare davanti a sè gli amministratori per oggetti relativi alle loro funzioni, nè conoscere sul conflitto tra le Autorità giudiziarie e le amministrative. Art.o 99. I Giudici che contravvengono alle disposizioni dei due Articoli precedenti, sono considerati come prevaricatori. Art.o 100. Per protratta o denegata giustizia contro i due Tribunali di prima I-stanza, e contro i Giudici di pace, si ricorre alla Corte di Appello. Art.o 101. La Corte di Appello invigila sopra i Giudici inferiori. La stessa Corte, ed i due Tribunali di prima Istanza invigilano rispettivamente pure sopra i Patrocinatori di tutta la Provincia. Art.o 102. Tutte le spese relative al-l’Amministrazione della Giustizia criminale sono a carico dello stato, salvo il diritto di rimborso contro i delinquenti a termini di ragione.