— 65 — L’ invito ne’ casi ordinari è anteriore di due mesi all’ unione. XI. Il Consiglio generale si unisce in Zara. Per la validità delle unioni richiedesi la presenza di uno almeno più della metà de’ Consiglieri. 1 membri del Consiglio assenti, che non provano legittimo impedimento, sono multati in L. 150 vènete, le quali si dispongono in oggetti di pubblica beneficenza, a favore del territorio a cui appartiene il Consigliere che manca. XII. I membri del Consiglio hanno un mezzo fiorino per miglio, a carico dei rispettivi territori, recandosi al Consiglio. L’ assegno per la venuta non si ripete pel ritorno. XIII. Le sedate del Consiglio non oltrepassano i dieci giorni. XlY. Il Consiglio si occupa di far conoscere al governo i bisogni della provincia. Propone i confini de’ Distretti, Cantoni, e Comuni della Dalmazia, i quali sopra le di lui proposizioni verranno poscia rettificati dal Provveditor generale. XV. Ogni quadriennio si rinnova per intiero il Consiglio coll’ estrarre ogni anno la quarta parte del corpo totale. La sorte determina per i primi tre anni i Consiglieri, che debbono uscire. Nel quarto anno ne esce la quarta parte residua. Successivamente ha luogo il turno. I successori sono presi nei rispettivi territori, a cui appartengono i deputati 5