— 96 — proporzione dei suoi individui attivi alle armi, e con periodico giusto sollievo. § 46. La Forza provinciale veglia ai confini, alla sanità e scorta le caravane dal punto del loro ingresso in provincia sino al luogo verso cui sono dirette e le accompagna egualmente nel ritorno. Gli Ufficiali sono incaricati di riferire nei casi di epidemia e epizoozia, e di estendere anche la loro vigilanza sul miglioramento delle cose relative alle acque, strade, agricoltura e arti Titolo Vili. Rapporti della Forza provinciale colle Autorità civili. § 47. Le Autorità civili una volta che abbiano indirizzate alla Forza provinciale le loro richieste conformi alle leggi, e regolamenti, non possono più ingerirsi nelle operazioni di esecuzione, che saranno ordinate dagli Ufficiali superiori, per il buon esito di ciò che era contemplato dalle stesse richieste. § 48. La Forza provinciale non può esser richiesta dalle Autorità civili, che nell’ estensione del loro circondario. § 49. I Delegati di Governo possono chiedere ai Colonnelli la riunione di alcuni o di tutti i Corpi dei Panduri nel loro Circondario, quando si tratti di ristabilir la tranquillità pubblica compromessa. Di tal unione però vien dato immediato avviso al Provveditor generale, e