— 43 — che pure l’inquisito sia colpevole di altro delitto portante una pena che fosse della competenza del Giudice di pace, o del Tribunale di prima istanza, questa viene pronunziata dalla Corte di Appello. Art.o 58. Per ogni processo che venga portato alla decisione della Corte, viene assegnato dal Presidente uno dei Giudici in relatore. Questi esamina gli atti ; riconosce prima della loro regolarità, e validità; e nel caso che rilevi qualche nullità o difetto sostanziale, si concerta col regio Procu-rator generale, affinchè col mezzo della prima Istanza rispettiva possano essere rettificati. Art.o 59. Se il relatore trova gli atti regolari, e crede perciò si faccia luogo alla decisione nel merito, ne fa pieno rapporto alla Corte in presenza del regio Procurator generale e del difensore, qualora sia stato invocato dal reo. Questi sono sentiti, e quindi si passa alla deliberazione, la quale è segreta. Art.o 60. I Giudici pronunziano sempre in numero pari non meno di otto. In parità di v®ti si addotta l’opinione più favorevole al reo. Il Giudice incaricato della relazione del processo non ha voto deliberativo. Titolo quarto. Del Ministero pubblico. Art.o 61. Gli ufficili incaricati del Ministero pubblico sono agenti del Governo