— 97 — ad essa precedono le opportune intelligenze coi Generali comandanti in luogo la truppa di linea, e coi Comandanti d'armi, se trattasi di Comuni presidiati. § 5Q, I Corpi dei Panduri di un Circondario non possono passare in un altro Circondario, senza consenso del Provve-ditor generale. § 51. I Capi-Villa concorrono colle loro ronde, e con tutti gli uomini d’armi in appoggio dei Panduri ne’ casi di straordinaria esigenza riconosciuta dai Colonnelli e Delegati di governo, colle avvertenze indicate nel § 49. Titolo IX, Corrispondenza interna della Forza provinciale e riviste. § 52. I Colonnelli stabiliscono immediatamente i primi vincoli di corrispondenza fra tutti i Riparti della provincia colla scorta delle cognizioni topografiche. § 53. Essi ordinano ai Capi - riparti di far girare in modo, e in dati giorni, Corpi de’ Panduri, tre, quattro e più volte al mese, che vengano ad incontrarsi coi Corpi de’ Panduri de’ vicini Capi - riparti degli altri Circondari, e si comunichino le notizie relative alla tranquillità de’ luoghi, e all’esistenza e nascondigli de’ malviventi. § 54. Formato un piano regolare, dedotto dall’esperienza, sarà questo sottoposto all’ approvazione del Provveditor generale, perchè sancito serva di guida stabile. 7