— 68 — Sono esclusi altresì da questi Consigli gl’interdetti, i mentecatti, le donne, i ministri di culto e i possidenti domiciliati stabilmente fuori della Dalmazia e del regno d’Italia. XXV. Le donne però, gl’ interdetti, i mentecatti, i ministri del culto aventi nel comune beni o propri, o beneficiari, e i possidenti in luogo domiciliati altrove, purché entro il territorio del regno italico, possono essere rappresentati nei Consigli comunali dai legittimi loro procuratori, semprecchè questi non siano personalmente soggetti ad alcuna legale eccezione. XXVI. I procuratori delle persone nominate nell’articolo precedente non possono in tale rappresentanza essere eletti in amministratori comunali, nè aver più di un voto, quand’ anche fossero già membri del Consiglio, pel quale furono eletti procuratori, ed avranno parimenti una sola voce individuale, non ostante che il loro intervento al Consiglio fosse per più Consiglieri. XXVII. Non possono essere membri dello stesso Consiglio simultaneamente padre e figlio, fratello e fratello, zio e nipote di fratello. Si ammettono i congiunti in gradi ulteriori, attese le circostanze speciali della Dalmazia. XXVIII. E comune- ai Consigli comunali il disposto dell’ articolo undécimo per rapporto al Consiglio generale in quella parte, che riguarda il numero necessario alla validità dell’ unione, e la multa de’ Consiglieri mancanti.