— 67 — si rinnovano per intiero ogni quadriennio, come all’ art. XV. Qualora il numero de’ Consiglieri fosse tale, da non potersi dividere in quattro parti uguali, se n’estrarrà nei primi tre anni quella quantità che più si accosti alla quarta parte del corpo totale, e nel quarto anno ne sortirà la quantità residua. I successori sono presi fra gli abitanti della stessa comune ; e la loro elezione si fa nel modo stesso, eh’ è stabilito pei membri del Consiglio generale. XX. I Consiglieri usciti sono rieleggibili dopo un anno. XXI. Il Consiglio comunale si unisce necessariamente una volta all’anno per esaminare i bisogni della Comune e pre* sentare al governo le istanze correlative. XXII. Il Vice-Delegato, o il Delegato dove quello non esiste, assiste personalmente al Consiglio comunale. LI Segretario del Vice-Delegato, o del Delegato tiene registro degli atti. XXIII. Il Vice-Delegato riunisce anche straordinariamente il Consiglio comunale, previo assenso del Delegato. Egli subordina sempre al Provveditor generale per mezzo del Delegato le risultanze delle deliberazioni de’ Consigli anzidetti, per riportarne la corrispondente sanzione. XXIV. Il Consiglio comunale è composto d’individui non minori di 25 anni, i quali non abbiano lite, nè alcun interesse diretto, o indiretto col rispettivo comune, e non siano inquisiti criminalmente.