— 23 — Furono presi dei provvedimenti a favore dell'industria, fu assicurata la protezione dei forestieri che prendevano stanza in Austria, fu data la possibilità di costruire case a scopo d’ abitazione concedendo 1’ esproprio dietro pagamento d’ un tenue canone. Il 27 Luglio 1718, a Passarovitz, Carlo VI0 concluse, col Sultano Ahmed Han, un trattato commerciale riguardante specialmente l’immunità dei mari dai pirati. S’ agitava allora un’ importantissima discussione fra i dotti per stabilire quali dei porti adriatici del litorale austriaco, Aquileja, Trieste e Fiume, fosse in migliori condizioni per diventare 1’ emporio dei paesi del retro-terra. Carlo VI0 si risolse per Trieste e, in via subordinata, per Fiume. Fu così che il 18 Marzo 1719 venne pubblicata la patente di porto-franco. In questa legge, Carlo VI" rinnova la minaccia fatta in quella del 1717 di trattare come pirati coloro che osassero impedire la libera navigazione. Viene proibita, con questa legge, la appropriazione di cose appartenenti a vascelli naufragati, perchè quest’ atto si ritiene come atto di pirateria. Si ordina che vengano presi dei provvedimenti simili a quelli di Venezia (1) per combattere le malattie infettive, e specialmente la peste bubbonica proveniente dal delta del Nilo. Vengono dichiarati liberi il commercio e 1’ industria. Era concesso il libero approdo alle navi nei porti e rade del litorale austriaco. Le strade, fino allora in mano alle baronie che facevano ogni sorta di soprusi, vengono pure dichiarate libere. Viene concessa la franchigia ai porti di Trieste e di Fiume, ai porti non alle città, invitando gli austriaci a prendervi stanza. Carlo VI0 però, non proclama, come taluni han voluto credere, porto franco, nel senso che oggi si dà a questa parola, nessuno dei suoi porti. Egli non istituisce nemmeno delle zone franche, ma soltanto dei franchi magazzini di deposito. In sostanza la franchigia conceduta] ai due porti adriatici consiste in ciò che 1’ entrata delle navi nel porto era libera. Prima di questa legge una nave che entrasse in un qualsiasi porto doveva pagare un dazio di entrata calcolato sul carico della nave stessa. Di modo che se le merci caricate sulle navi non venivano vendute, venivano tassate una seconda volta all’ atto dell’ uscita della nave dal porto. Carlo VI0 non fa altro che correggere questa sperequazione tributaria facendo sottostare le merci all’ imposizione doganale all’ atto dello scarico. Per le merci invendute che si volevano scaricare venivano adibiti appositi magazzini erariali nei quali le merci erano custodite per 9 mesi franche da qualsiasi dazio o spesa. Risultando insufficienti i magazzini erariali si poteva ricorrere a quelli privati muniti di doppia chiusura pagando un lieve diritto di magazzinaggio : delle due chiavi una veniva data al console, 1’ altra al proprietario della merce. Lo stesso scopo d’ evitare la doppia tassazione aveva il provvedimento di concedere l’immunità dei dazi alle navi recanti a bordo delle merci di provenienza estera e quello dell’ immunità goduta dalle merci vendute da nave a nave. Questa legge, in sostanza, concede ai triestini, in casa loro, quegli stessi privilegi che essi godevano già nel napoletano, cioè l’esenzione da imposte e dazi per il loro naviglio approdante ad uno dei porti di quello stato. Intuendo, i governanti di allora, la grande importanza che aveva 1’ elemento straniero nei commerci, specie il greco, si allettarono gli stranieri a prendere stanza nei territori austriaci concedendo loro privilegi come quello dell’ esenzione dal tribunale ordinario, nel senso che le loro questioni venivano delegate a giudici speciali che applicavano, nei loro riguardi, le procedure sollecite del foro [mercantile e cambiario, nel facilitare loro 1’ acquisto di case e terreni, nel concedere, in caso di guerra, la libera uscita dei (i) Venezia aveva istituito in una isola della Laguna una stazione sanitaria in cui le navi sospette venivano visitate. Se a bordo s’ era verificato qualche caso di peste le navi venivano sommerse, i morti sotterrati in calce viva ed i sospetti passati in quarantena. Per le questioni sanitarie, prima di questa legge di Carlo VI, tutte le regioni dell’ Adriatico erano soggette alla Magistratura Suprema di Venezia.