192 Capitolo VII. ORDINAMENTO DELLA DIFESA MARITTIMA. Classificazione generale dei determinanti difensivi. L’ordinamento della difesa essendo funzione del valore relativo delle offese e della variabile capacità dei mezzi ed elementi difensivi sufficienti a contrastarle, importa, prima di risalire alla sintesi e concretare il nostro ordinamento difensivo, classificare tutti i determinanti difensivi e stabilire per ciascuno di essi, se ciò è possibile, un coefficiente di potenzialità. L’ analisi delle tre forme nelle quali distinsi l’offesa marittima, ci condusse alle tre classificazioni seguenti. Per 1’ offensiva esterna : 1° Compromettere per terra e per mare la mobilitazione dell’ esercito ; 2° Separare completamente le nostre maggiori isole dal continente, coll’ impedire ogni comunicazione, e prenderne intero o limitato possesso ; 3° Distruggere nei nostri porti le navi non raccolte nei centri difensivi, catturare i vapori, paralizzare il commercio, impossessarsi della proprietà nazionale e privata esposta lungo le spiagge alla facile rapina. Per 1’ offensiva costiera : 1° Alimentare marittimamente una zona d’invasione od una base d’operazione marittima ; 2° Bombardare le nostre città costiere, stabilimenti di prò-, duzione importanti per i loro espedienti in tempo di guerra ; 3° Investimento di una piazza marittima ; 4° Operazioni fluviali a collegamento degli eserciti operanti presso le foci del Po e del Tevere. Per l’offensiva interna : 1° Invasione diversiva operantesi sulla costa toscana e romana dalla Spezia a Napoli;