LA IUGOSLAVIA E LA PACE EUROPEA 165 S. H.S. ». Ho l'onore pertanto di rimettere i nostri due memoriali del Io settembre 1921 e dell’8 aprile 1922, che ne danno le prove. D’altra parte quest’atto della Conferenza degli Ambasciatori è contrario alle stesse decisioni del Consiglio Supremo, le quali affermano l’esistenza del Montenegro come Stato sovrano e indipendente : noi citiamo qui le decisioni del 13 e del 22 gennaio 1919. Quest’atto è anche contrario al contenuto del memoriale del Consiglio supremo datato il 9 dicembre 1919, al soggetto delle frontiere albanesi, e infine alla stessa decisione della Conferenza dgli Ambasciatori del 9 novembre 1921, la quale stabiliva le frontiere fra l’Albania e gli Stati contermini. Il Consiglio Supremo, col suo memoriale del 9 dicembre 1919, come anche la Conferenza degli Ambasciatori nella sua decisione del 9 novembre 1921, si sono guardati bene dal colpire l’esistenza dello Stato Montenegrino. L’atto della Conferenza degli Ambasciatori del 13 luglio 1922 derivante dalla sua decisione del 9 novembre 1921 doveva rispettare questi principi e queste clausole, come ogni regolamento d’esecuzione in rapporto alla legge organica. Tutto quanto suddetto dimostra che la Conferenza degli Ambasciatori non ha potuto distruggere la personalità giuridica del Montenegro nè cancellare il suo nome dalla nomenclatura delle unità internazionali. Pur tuttavia la sua premeditazione di annientare arbitrariamente il Montenegro resta un crimine e costituisce un caso unico nella storia diplomatica.