— 381 — Leggi religiose nella Diocesi di Pùlati (1898) 1. Le feste non durino più della vigilia della festa e fino alla mattina del giorno seguente (alla festa). 2. Omicidio. — Hanno la maledizione (scomunica) non solo l’esecutore ma anche tutti i cooperatori all’omicidio; cioè quelli che pagano uno per uccidere altri, quelli che insegnano la strada, il luogo e il modo facile di uccidere il prossimo; quelli che ri-cevon pegni o per uccidere essi stessi qualcuno, o li prendono perchè altri uccida l’avversario altrui; quelli che accompagnano qualcuno per qualche omicidio e tutti quelli, uomini o donne, che eccitano qualcuno con parole o con istigazioni a uccidere il prossimo. Quelli che fanno tripudio con (sparo di) fucile per l’uccisione di chicchessia o vanno al banchetto dell’uccisore, resteranno senza confessione e senza benedizione per quanto (tempo) paia (opportuno) al Capo della Religione (= al Vescovo). 3.' Furto. — Quelli che rubano per mestiere e muoiono senza confessione saranno sepolti fuor dei sepolcri benedetti. I ladri che si pentono, oltre che restano in dovere di restituire la roba rubata, metteranno garanti e faranno giuramento, che d’al-lora in poi non ruberanno più. Chi violi questo giuramento è maledetto (scomunicato). 4. Terreni della chiesa e decime. — Chi non paga le decime della chiesa resta senza confessione e senza benedizione. Chi trattiene i beni della chiesa, eccetto i Superiori, ha là scomunica maggiore. 5. Giuramenti falsi. — Sia maledetto (scomunicato) chi fa giuramenti falsi con vecchiardi. E’ proibito ed è peccato giurare alla cieca dietro altri senza pesare (considerare) se il giuramento sia falso, o sia puro e giusto. 6. Usura. — (L’interesse è) 10 per 100. Il frumentone (si dia) con equità, secondo le condizioni dell’annata e del luogo. 7. Non si ritardi il battesimo (3 giorni pei lontani).