98 SCUTARI E IL SUO LAGO documento interessante e strano che mette il conto, come faccio, di riprodurre testualmente: 1° Venendo offeso o assassinato nn montanaro che si trovi sotto la besso (protezione o parola d’onore) di un altro, o mentre è da questi accompagnato, il protettore si obbliga di prendere egli la vendetta e nel caso che egli venisse a morire la sua famiglia e la sua tribù assumono l’obbligo di vendicarsi. 2° Le questioni di sangue non possono mai essere confuse con quelle previste e giudicate dalle leggi in vigore, ed è vietato che se ne ingeriscano altre tribù. 3° Un individuo, il quale nell’intraprendere un viaggio spara lungo la strada un colpo per aria e nomina àd alta voce colui che lo protegge, è considerato nel prosieguo del viaggio come se fosse personalmente protetto ed accompagnato daila persona invocata. Anche questo protettore contrae gli obblighi di cui è cenno più sopra. 4° Se involontariamente un montanaro uccide un altro montanaro, i capi ed i giubati (guardiani della tribù) si obbligano ad arrestare l’omicida ed a consegnarlo alle autorità. Nel caso che questi fugga, ia sua verrà distrutta, e, per le spese, dai capi e giubati si preleverà dai beni del fuggiasco una multa di 3000 piastre. 5° Chi nasconde un assassino, qualora ciò si venga a provare, pagherà 3000 piastre di multa. 6° Se dopo avvenuta una conciliazione, uno dei due riconciliati uccide il suo nemico di prima, i capi si obbligano ad arrestare l’assassino e consegnarlo all’autorità. Se questi fa fuoco sopra di loro, dovrà essere ucciso e tutta la sua famiglia verrà tosto espulsa dalla montagna e pagherà una multa di 6000 piastre. 7° Colui che nasconde o protegge assassini o fuggiaschi contemplati nel paragrafo precedente, è considerato come lo stesso assassino. 8° La difesa della tribù e della patria è obbligatoria per tutti. In caso di guerra, e conforme agli ordini del