— 303 — Chi ha ucciso dopo la pacificazione della Missione l'avversario perdonato, deve restituire il denaro preso dietro quella pacificazione, deve indenizzare la famiglia dell’ucciso dopo il perdono, e deve perdonare senza esigere indenizzi per le persone uccise dai garanti della pacificazione in occasione della S. Missione. (Questo è il caso di Lleshi i Nikoll Dédes di Kushnèni). 10. La dote stabilita nei Mirditi è di 1010 P.tre da esigersi dalla famiglia del fidanzato. 14. I sepolcri rimangono interdetti se non si trovano senza recinto del (sic) giorno di S. Alessandro in Maggio. Pel furto. 1. Chi ruberà dopo la Missione sarà senza sepolcro. 2. Se si dubita del suo furto, o se egli lo nega, dovrà purgarsene con 12 persone che giurino ciascuna ne Scpirt t’vet. V. Dai Sinodi di Mcr, Raffaele D’ambrosio Arciv. di Durazzo. Sinodo del 13 ottobre 1848. Dopo un’introduzione stupenda, raccomanda ai parroci di portare la « corona clericale (= tousura), nè lascino soverchiamente crescere i capelli sino alle spalle e si astenghino dal radere il capo, e taglino sovente i mustacchi in modo che sieno sempre uguali al labbro per decentemente sumere il calice consacrato » e cita Concil. Alban, p. 4. c. 1. Portino la veste talare, nera, calze nere, fes violaceo. Si confessino almeno una volta al mese. Non celebrino la Messa nelle proprie residenze, nè nelle case private, eccetto pel viatico nei villaggi assai lontani. Limosina per Messa piana 5 piastre. Non tengano nella propria residenza serva che non abbia compiuti 50 anni perchè « il loro celibato che forma la corona e l’onore dell’ordine Ecclesiastico non divenga per essi l’obbrobrio presso i popoli ».