— 311 — quello il quale oserà trasgredirle senza ammettere eccezione qualunque persona sia il trasgressore. Queste due cose bisogna che siano assicurate prima di fare la radunanza a Daici il giorno 3° di Pentecoste affinchè la stessa radunanza abbia il suo felice esito senza alcuna discussione. In fine presento a Vostra Ecc. i miei più profondi ossequii e rispetti e domand. ecc. sono Di V. E. I. R. SeuLari, 14 Maggio 1898. Umil.mo e Devot.mo servo A. Serreci S. J. A. M. D. G. Daici 31 maggio 1898. Le leggi che furono stabilite e sigillate in una radunanza del Clero della pianura a capo Monsignor Vescovo e di tutti i capi dei singoli villaggi di Zadrima, che ebbe luogo a Daici la 3* festa di Pentecoste ai 31 maggio 1898. Ecco in succinto le leggi fatte: 1. La tassa o il Mercier per le ragazze sarà di piastre 1000; per le vedue poi di piastre 500; è incluso in queste somme il denaro che riceverà il mezzano (sckuusi) piastre 100 per le ragazze, e 50 per le vedue. 2. Il tempo che deve passare dagli sponsali al matrimonio sarà 3 (tre) anni, e se in questo tempo non si riuniranno in matrimonio, verranno rescissi gl’sponsali. 3. Ciascun Parroco farà un registro, dove si noteranno gli sponsali, i quali d’ora innanzi non si considerano per veri se non sono scritti dal Parroco di quella parrocchia alla quale appartiene la ragazza. 4. Chi per l’avvenire nel proprio villaggio coopera ai furti, alle uccisioni ed alla fuga delle ragazze, sarà condannato a pagare una multa di piastre 500, con tre mesi di prigione; e la famiglia che accolga tali ragazze fuggitive sarà privata dei sacramentali, e la ragazza dovrà essere ricondotta nel proprio ▼illaggio.