— 77 — cose (e non di persone), a loro piacimento le fidanzano per una certa somma o caparra che ricevono, con promessa o vendita munita spesso di barbare (sic) sanzioni sui beni o sulla vita, fino al sangue sia della sposa o della famiglia o di chi c’entra in qualche modo. E però non c’è da farsi maraviglia se i genitori le fanno condurre al tempo fissato volere o no, alla casa dello sposo con ordine perentorio (col comando), e se è necessario con vessazioni e minacce. Da ciò conseguita che le povere ragazze o ricusandosi energicamente restino a casa senza poter più contrarre altro matrimonio (propr. il testo dice « in-nuptae » cioè non maritate), o non osando manifestare ai genitori la loro volontà in cosa di tanta importanza, per lo più sono costrette a celebrare le nozze con uomini, dai quali il loro animo rifugge: di modo che ci sia a buon diritto a dubitare della validità di tali matrimoni » (pagg. 69-70). Questo è esatto dal punto di vista teorico, e oggettivamente è un abuso che porta o può logicamente portare a simili conseguenze, ma in pratica le cose vanno per fortuna un po’ diversamente, come avremo occasione di osservare. Ciò per altro non toglie in nessun modo autorità alle parole del Concilio che ha perfettamente ragione di condannare un uso in sè stesso pernicioso e fatale. Perciò i Padri non solo condannano e proibiscono l’uso di fidanzare le ragazze fin dalla culla o senza che esse dieno il loro libero consenso, ma minaccia pure pene ecclesiastiche (pag. 70), e rinnova il decreto del I Concilio albanese relativo al costringere le ragazze a prestare forzatamente il loro consenso. I parroci poi che si rendessero autori di matrimoni invalidi sarebbero colpiti dalle censure ecclesiastiche (pag. 71). Quanto ai matrimoni misti con eretici o scismatici, riferendosi agl’innumerevoli decreti dei Concili e dei sommi pontefici, i Padri ripetono che essi sono illeciti, perniciosi e detestabili, sebbene alle volte in certe regioni si possano permettere per impedire mali maggiori. In Albania però a quel tempo il popolo abborriva da simili unioni (pagg. 72-73). Trattando nel cap. VI, degli abusi d’illecite unioni i Padri sembrano assumere nuovamente la drammatica potenza di linguaggio propria un tempo dei terribili profeti dell’Antico Testamento. Ricordati gli sforzi fatti dal I Concilio, confermati pie-