— 113 — •sono state imposte da motivi di ordine sociale e non sono sicure, se prima il credito pubblico non è riacquistato, se non si è ottenuta una soddisfazione morale col fatto che si mostra di cedere piuttosto alle intercessioni degli amici e all’autorità dei garanti che al compenso economico. Ciò è sempre di second’ordine per quanto la famiglia sia finanziariamente bisognosa. Questi criteri capitali ci fanno comprendere anche l’aspetto morale del gravissimo problema posto davanti al sociologo, allo statista e al moralista dalla legge del sangue. Bisogna avvertire che una tal legge non solo è nella pratica e nella coscienza di tutti da tempo immemorabile, ma è sancita dalla legislazione, di cui forma uno dei capitoli fondamentali, e fu sempre approvata dalla pubblica autorità. Inoltre bisogna convenire che se non ci fosse, stata questa legge quando l’autorità superiore di uno stato più forte non avesse garantita la sicurezza pubblica, i delitti si sarebbero moltiplicati senza nessun ritegno. In una società primitiva o pagana si poteva certamente considerare come un ripiego per il meno male per mettere un freno a una debaccante anarchia. Il male non stava precisamente in chi si cercasse una riparazione cosiffatta, per quanto tragicamente triste e deplorevole, ma nella legislazione stessa, o meglio nelle condizioni generali dello stato in cui non c’era un’autorità centrale che revocasse a sè l’esame delle cause penali e le sanzioni della giustizia. Per quanto la giustizia fatta su tali basi e per tali vie aprisse la porta a molti e terribili abusi, pure era di fatto una specie di giustizia che aveva l’appoggio dell’unica legislazione hi vigore. Ciò fu colpa dei tempi, e anche in questo caso per ehi tenga presenti le terribili condizioni in cui ebbe a trovarsi l’Albania, e, in Albania, il nucleo cattolico delle montagne che dovette la sua salvezza al suo isolamento disperato ed eroico a suo tempo, non vorrà certo scagliare una pietra come contro un grande colpevole. Il Cristianesimo evidentemente, portando uno spirito nuovo di mitezza e di perdono, che fondamentalmente riposa sull’umiltà e sulla rassegnazione, almeno, se non sulla tendenza positiva verso l’immolazione e il sacrificio, non poteva approvare la legge del sangue, e considerò sempre come un •delitto l’atto di chi se ne servisse; ma bisogna certamente am- 8 *