— 224 — base continuarono regolarmente le trattative fino al 18 dicembre, quando tutto pareva concluso e s’erano stabiliti i patti di compera. Se non che Mgr. Trokshi rispondendo da Prizrend in data 18 dicembre 1894 a una lettera del P. Pasi del 3 dello stesso mese, dopo aver detto che si era adoperato inutilimente a ridurre a una somma meno grave il prezzo richiesto per la casa che si voleva comprare, cioè di 50.000 piastre, e che la mandasse o portasse lui stesso perchè se ne stendesse atto legale, affermava che egli pure cedeva una casa che sembra fosse attigua alla precedente per ridurle poi tutte e due a residenza dei Padri « dell’inclita Compagnia di Gesù, con tutti i privilegii e diritti dei quali essa gode ». Come il prelato intendesse tali privilegi e diritti, si comprenderà dal seguito della lettera che trascrivo : « Però — continua Monsignore — come ho fatto osservare a V. P. M. Rev.da, all’E.mo Cardinal e Prefetto della S. C. di Propaganda Fide, quando fui a Roma nel principio dello scadente anno, e all’Eccelso I. e R. Ministero A. U. essendo poca la popolazione di Prizren, e per altri motivi a me noti, a scanso di qualunque equivoco, per chiarire bene la cosa prima di realizzarla, per non andare incontro a dispiaceri, e infine perchè non abbiano a pentirsi dell’operato in appresso, nè i Padri Gesuiti della Missione Volante, nè l’Ordinario di Scopia, io farò in nome mio e dei miei Successori la cessione legale in iscritto delle suddette due case, solamente colle condizioni che qui appresso inserisco, pell’osservanza delle quali, V. P. M. Rev.da si obbligherà con un documento in iscritto che consegnerà a questo Ordinariato per sè e per i suoi successori, cioè: I. — I Padri Gesuiti fabbricheranno una casa in Prizren, solamente per i Missionarii ambulanti che, si obbligheranno a servire l’Archidiocesi di Scopia dove meglio crederà l’Ordina-riato. II. — Non avranno nè Chiesa nè Cappella, e si obbligheranno a celebrare e fare le funzioni nella Cattedrale, d’intesa coll’ordinario e Parroco prò tempore. III. — Come Missionari, nella qualità di quali solamente vengono accettati, dipenderanno in tutto e per tutto dall’Ordi-nariato. IV. — In quanto spetta ad Uffici pubblici, riguardo alle relazioni coll’Archidiocesi Clero e popolo saranno soggetti all’Or-dinariato.