— 74 — in questi giorni si profana di più il nome di Dio, e non possiamo non gemerne e riprovarne la corruzione. Poiché un popolo che disprezza o non cura i giorni festivi, si riempie di pravità e cade facilmente in qualche sorta d’incredulità... ». Accennato poi alla facilità che hanno specialmente i montagnoli di esimersi del doppio precetto festivo (Cap. VI ibid.), i Padri inveiscono contro l’uso di servirsi delle occasioni di grandi solennità o della festa patronale per raccogliersi una gran folla di popolo non a venerare il santo o il mistero religioso, ma per banchettare e divertirsi, dando occasione anche a disordini, a scompigli e a fatti di sangue. Tutto ciò è riprovato e detestato (ibid. pag. 38). Si riprova pure la troppa facilità di giurare il falso anche in giudizio per salvare magari l’innocenza di qualche accusato senza averne certezza (Cap. VII). Nella seconda parte che tratta dei Sacramenti, parlando nel capitolo primo del battesimo, osservano i Padri con rammarico che, sebbene sieno già passati circa due secoli dal primo Concilio, pure « restano ancora non pochi abusi ed errori lamentevoli, fra quelli che rigettati o detestati dai Padri del Sinodo predetto, s’era creduto che dovessero del tutto scomparire » (pag. 44). Si condanna un uso singolare che s’era notato soprattutto nell’archidiocesi di Durazzo, che i padrini, tre giorni dopo conferito il battesimo, lavassero interamente il corpo del bambino senza pronunziare nessuna parola, in occasione di una visita che solevan fare alla puerpera (pag. 47). Ciò saper di superstizione. Inoltre si riprova l’abuso di battezzare usando il puro rito sacramentale, e rimettendo la solennità delle cerimonie al tempo che sian pronti i padrini ad assistervi. L’assenza di questi non esser motivo sufficiente per battezzare in tal modo; invece si scelgano altri padrini se i designati non sono presenti (pag. 48). Si rigetta a un tempo l’errore che la parentela spirituale si contragga per effetto delle cerimonie e non della parte essenziale del battesimo. Si rigetta l’opinione temeraria, che sa di scismatico, per cui si estendono oltre i limiti assegnati dalla chiesa i gradi di parentela spirituale, per cui è ristretta e vincolata la giusta libertà di contrarre il matrimonio (pag. 48-49).