234 L'Albania e l'opera di Cr. De Rada con proprio magistrato, proprie milizie, propria istruzione e censura, con proprie opere pubbliche, ecc., vigilati dallo Stato. Rendere indipendente la giustizia, controllata da una delegazione. Ristorare il Principato e affidargli la difesa dello Stato, ciò che non include che ei possa, da sè, impegnare la nazione in guerre, ma invece implica solamente che, in tempo di pace, mantenga lo Stato pronto a guerre eventuali. Devoluto al Principe il diritto di eleggere i gjudici, e promuoverli secondo la loro rettitudine e capacità: studiare se abbisogni di riforme l’istituto della giurìa. Obbligare tutti i condannati al lavoro profìcuo allo Stato: circondare il re da un Consiglio aulico, tolto da una Consulta per categorie di capacità speciali e possibilmente provate ; costituirlo inamovibile e indipendente, custode dello Stato. Al Principe e al Consiglio affidarne il debito pubblico, l’amministrazione del commercio, de’ porti, delle strade, miniere, terre, beni demaniali, ecc., ed assegnargli in appannaggio fruttuose proprietà. Abolire le pensioni dello Stato e provvedere ad esse con le ritenute versate in casse di risparmio e banche. Stabilire sussidii alla scienza e alle arti e donativi alle virtù civili e militari. Creare il tesoro pubblico con le tasse de’ Comuni, e con le entrate del patrimonio di ciascun Comune, con le tasse giudiziarie, con i lucri delle fatiche de’ detenuti, coi proventi delle dogane, delle strade, delle miniere, delle patenti, ecc. Infine, per controllare il retto funzionamento dello Stato, eleggere un sindacato annuo, moderatore dell’azione governativa con mandato imperativo, che regoli il suo controllo con norme stabilite. Solo un prìncipe forte potrebbe metter fine al presunto equivoco, e il suo esempio trarrebbe in ruina gli abbaglianti catafalchi con le loro innumerevoli candele, ardenti sui catafalchi innanzi ai cadaveri delle nazioni europee.