350 L'Albania e V opera di G. De Rada mento rifiutava la formola di giuramento proposta dal re, non il giuramento. Ferdinando pretendeva che i Deputati giurassero di professare e far professare la religione cattolica, che serbassero fedeltà al re delle Due Sicilie e l’osservanza alla costituzione concessa il 10 febbraio. Ora la prima clausola implicava un’offesa alla libertà di coscienza : la seconda il riconoscimento delia scellerata guerra di Sicilia, la terza l’approvazione della Costituzione, che pe-ranco non esisteva nella sua pienezza, è che il Ministero nel suo programma del 3 aprile avea promesso di svolgere e modificare. Dall’altro canto lo Statuto di Ferdinando IV era un’insidia. V’era menomata la libertà religiosa, deferita al re la nomina degli ufficiali superiori della Guardia Nazionale e la potestà di sciogliere taluni corpi; imbavagliata la stampa, data al re la nomina del Consiglio di Stato, e la facoltà di convocare, prorogare, sciogliere la Camera; posta in mano sua l’arma terribile del veto alle leggi del Parlamento, esclusa la giuria, rinviata a tre anni l’inamovibilità de’ magistrati, e sancita la quasi flagranza. Si comprende facilmente che un’assemblea costituita in gran parte di repubblicani e idoleggiante la costituzione inglese, provava ripugnanza a giurare una simile costituzione. Nè si opponga che anche il presente statuto d’Italia sancisce alcune di queste prerogative reali, perchè adducere exetn-plum non est auferre inconveniens. Ma a parte tutto questo, il contegno di Ferdinando durante i negoziati col Parlamento fu sleale. La notte del 14 maggio egli avrebbe potuto far abbattere le poche barricate, che gl’insorti avevano erette, e se non lo fece, gli è stato per crearsi il pretesto di soffocare la rivolta nel sangue. E quando egli, per le istanze dell’assemblea, consentì a rinunziare al giuramento, avrebbe dovuto far divulgare, per mezzo di manifesti, la cessazione di ogni conflitto tra la Corona e la Rappresentanza del popolo, consegnare le