— 6i — prete (Muftì) e da dieci altri membri, tutti nominati dal Vali e scelti di preferenza fra i musulmani. Varie ed estese sono in materia amministrativa, civile, penale e di polizia le attribuzioni del Consiglio o tribunale pascialicale, contro le cui deliberazioni non è ammesso appello. Ai musulmani spetta di diritto e di fatto la prevalenza anche nei tribunali di commercio (Tidjaret-medjlis). Soltanto la popolazione musulmana delle suddette città e tribù e rispettivi distretti e cantoni presta il servizio militare tra i soldati regolari (nizam) e nella riserva (redif). La popolazione cristiana paga una tassa di esenzione militare, detta nizamiè. E da avvertire per altro che il san-giaccato di Scutari è privilegiato (mustesnà) e per effetto di tal privilegio i musulmani sono in quel sangiaccato esenti dal servizio militare e debbono solo prendere le armi in caso di guerra per la difesa della frontiera. I cattolici poi della città pagano il nizamiè, come nei vilajet non privilegiati (tanzimat). Fra i toski musulmani sono reclutati in gran parte i 600 soldati (askier), che costituiscono la Guardia di Palazzo del Sultano. La legge della montagna. — Sostanzialmente diverso è il governo delle tribù gheghe montanare, che ben possono dirsi, alcune specialmente, quasi indipendenti. Esse si governano infatti e si amministrano da sè medesime secondo le loro consuetudini e tradizioni, che chiamano legge della montagna e che non è legge scritta e viene attribuita, come si vedrà a suo luogo, al famoso capo albanese Lek Ducadgin.