- 133 - del Collegio o del Senato (Misti e Mar); (i) poi mandava in quelle terre Provveditori o Rettori ordinari o Sindici inquisitori. Amministravano costoro secondo gli statuti del luogo, o dove mancassero secondo le leggi veneziane ; qualche volta a tenore degli statuti locali nella parte civile, nella criminale secondo il veneto diritto. Il Cecchetti ha inoltre legato all 'Istituto Veneto una copiosa raccolta di documenti, che suffragano le sue osservazioni. Da un documento del 1393 riguardante Alessio appare, ch’era vietato cedere un luogo cogli abitanti a guisa di schiavi, tranne il caso in cui tali fossero per nascita o vendita. Da documenti del 1365, del 1407 e del 1475 risulta che Venezia ebbe qualche vertenza e contesa colla Corte di Roma per la nomina di un arcivescovo di Durazzo e per impedire il trasferimento di quell’arcivescovato in altra città. Da un documento di Drivasto del 1405 si deduce il pareggiamento degli ecclesiastici agli altri cittadini nella custodia della città e nel pagamento delle imposte. Altri documenti si riferiscono a maritaggi di signori albanesi con gentildonne veneziane, ad elezioni di giudici locali per piccole liti, a trattative con personaggi e Comunità albanesi. Notevolissima è la raccolta di ducali e di decreti del senato per l’acquisto, la difesa e l’amministrazione delle terre d’Albania. Contuttociò, non ostante l’avveduta politica e il buon governo della Repubblica Veneta, i Turchi (1) Vedi Bibliografia (Medio evo, dalla caduta dell’impero d'occidente a Giorgio Scanderbeg), là dove si accenna agli archivi di Venezia.