Capo VI COOPERATIVISMO La legge sulle cooperative. È in vigore dal 1907; ha subito alcuni cambiamenti nel 1911 (1); ne diamo le parti essenziali. Fra le cooperative sono comprese: 1) quelle per anticipi e aperture di credito; 2) quelle per acquisto in comune di materie prime, strumenti di lavoro, come pure oggetti per la casa e per l’economia rurale (Cooperative di consumo); 3) uso in comune di strumenti e macchine industriali e altri mezzi di produzione, riproduttori, ecc.; 4) vendita in comune dei prodotti agricoli industriali e depositi comuni; 5) Cooperative per la produzione in comune; 6) per la costruzione di abitazioni; 7) per l’assicurazione mutua (articolo 2). Possono fondare delle cooperative le persone private, almeno sette, sudditi^ bulgari, che godano dei diritti civili, che non siano condannati per usura e dispongano di immobili (art. 3). I fondatori per tre anni sono responsabili per qualsiasi danno che si causa ai membri o ai loro creditori per la loro attività (art. 4). Ogni membro ha un voto; affinchè una decisione del-l’Assemblea costituente sia legale è necessaria la maggioranza assoluta dei membri presenti (art. 7); si ammette la responsabilità limitata o illimitata dei membri (art, 8). II Consiglio d’Amministrazione è obbligato a presentare (1) Sakon sa kooperativnite sdrugiavania (bulgaro) — Sofia 1911.