264 Gli aiuti da dare durante il tempo della cura in caso d’infortunio variano da 12 a 30 lev. al giorno, a questo si aggiunge 1 lev. al giorno per ogni figlio; dato il rinvilio del potere d’acquisto del lev., un ventisettesimo dell’oro e un quarantesimo rispetto al costo della vita dell’anteguerra. Tali aiuti non sono considerati soddisfacenti quando si pensa che un Kg. di pane costa 8 lev. Le pensioni personali in caso d’infortunio sono : а) nel caso che il salariato sia rimasto affatto incapace di lavorare e abbia bisogno del servizio altrui, riceve a seconda del salario da 3.000 a 9.000 lev. all’anno cioè da 100 a 300 lev. oro all’anno; б) quando sia divenuto incapace ma non abbia bisogno del servizio altrui la pensione si dà a seconda dell’incapacità; le misure di ciò sono enumerate in un elenco speciale. Le pensioni agli eredi sono : a) vedova o vedovo incapace a lavorare 40 % della pensione che spettava al morto; b) fanciulli 20 % ; quando siano completamente orfani 50 % ; c) i parenti del morto, fratelli e sorelle quando siano stati al di lui carico e quando non ci siano vedova e figli 30 % ; la madre, quando sia sola e senza mantenimento è parificata ai figli. La misura della pensione agli eredi non può sorpassare la pensione del morto. Le pensioni per invalidità vanno da 1.500 a 6.000 lev. Le spese per le assicurazioni contro gli infortuni sono a carico dei padroni, divise ogni anno fra di loro a seconda della situazione materiale, il rischio, la natura del lavoro, ecc. Le spese per le assicurazioni contro le malattie, invalidità e vecchiaia sono coperte a mezzo di rate settimanali ritenute dai salari da somme versate dai padroni e dallo Stato il quale contribuisce con la metà delle somme versate dai padroni e dagli operai. La partecipazione degli interessati all’amministrazione