266 CAPO Vili preparazione professionale; le spese di costituzione sono coperte da contributi del fondo assicurazioni sociali e dei comuni. Nei comuni dove non ci sono borse di lavoro, funzionano uffici locali di collocamento aperti con ordine del Ministero competente dietro parere del Consiglio superiore del lavoro; le spese sono coperte dal fondo assicurazioni sociali. Presso ogni ufficio di collocamento il Ministro competente nomina un consiglio di conciliazione formato da un giudice di conciliazione locale come Presidente e come membri 2 rappresentanti dei datori e prestatori di lavoro. Esso decide tutte le questioni circa il collocamento, il licenziamento, pagamento di mercedi, ecc. Gli uffici di collocamento delle provincie sono diretti e controllati dagli ispettori del lavoro e in tutto il paese dalla sezione del lavoro presso il quale si istituisce un ufficio speciale. Una delle disposizioni più importanti riguarda il licenziamento : il datore di lavoro non può licenziare il salariato o l’impiegato senza un preavviso di 15 giorni; se lo licenzia senza ragioni legali o senza 15 giorni di preavviso è obbligato a pagargli 15 giorni di salario. Il salariato o l’impiegato non possono abbandonare il lavoro senza 15 giorni di preavviso salvo norme contrattuali; quelli che non si attengono a ciò non possono godere dei benefici della legge per 12 settimane, e se sono assunti da altri sono sottoposti a un’ammenda di 15 giorni di salario. Sono assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione forzata tutti gli operai o impiegati assicurati in qualsiasi modo (assicurazioni sociali) eccetto la servitù; i sudditi stranieri sono equiparati ai bulgari solo nel caso di reciprocità. Il diritto aH’indennizzo si ottiene se il salariato ha partecipato al fondo speciale « disoccupazioni » almeno per 52 settimane per 2 anni. Nel corso di un anno l’assicurato ha il diritto a un indennizzo al massimo per 12 settimante e corrisponde a 60 lev. al giorno e 10 lev. per ogni membro della famiglia.