328 CAPO X domicilio una dichiarazione, indicando la situazione dell’immobile, la superficie costruita e non costruita, la destinazione, la natura della costruzione, il numero dei piani, il valore. Delle dichiarazioni separate devono essere presentate se gli immobili si trovano in comuni diversi. La prima commissione composta dal sindaco, da un rappresentante dei contribuenti, da un consigliere provinciale, da un funzionario del ministero delle finanze e da un esperto, verifica in presenza del proprietario la dichiarazione e procede a una stima dell’immobile, basandosi sulle indicazioni del proprietario, il reddito probabile e, eventualmente, il prezzo di vendita. La lista delle imposizioni è rimessa al sindaco o all’intendente delle finanze. I contribuenti che si ritengono lesi presentano entro un mese dalla pubblicazione un reclamo presso il sindaco il quale lo invia all’intendente che lo sottomette alla commissione di controllo, la quale può ridurre l’imposta; se anche di questa il contribuente non è soddisfatto può ricorrere alla corte del contenzioso amministrativo. Le stime sono fatte ogni 5 anni. Nel 1895 era risultato un valore imponibile di oltre 475 milioni di lev. oro; nel 1912 un miliardo e un quarto. Tale imposta che ancora rimane in vigore, appare dopo circa 30 anni, non bene applicata perchè non fa una distinzione fra casa d’abitazione e stabili adibiti a mestieri, a fabbriche, ecc., ciò forse era comprensibile nel periodo quando sorse la legge, quando il paese era molto poco sviluppato e non si poteva fare una tale distinzione; ma ora, dopo tanti anni la situazione economica del paese è di molto cambiata e la legge dovrebbe essere rimaneggiata e adattata alle nuove condizioni. Non si dovrebbe certo, neanche pensare a sostituire tale imposta con altre nuove ma renderla più redditizia basandosi sull’esperienza e cercando di migliorare il sistema delle valutazioni. In quanto all’arbitrio, alle ingiustizie, alle sperequazioni, non si deve neanche parlare, perchè soltanto il tempo, che è galantuomo, può ovviarle.