LAVORO E POLITICA SOCIALE 257 prescriveva che, in circostanze speciali si potevano impiegare nel lavoro notturno i fanciulli di meno di 13 anni; si prevedevano eccezioni anche per le donne con la esplicita prescrizione che dopo 5 anni dall’entrata in vigore si proibiva il lavoro notturno a tutte le donne di qualsiasi età. Il lavoro delle donne e dei fanciulli s’interrompeva con uno o diversi riposi che duravano non meno di un’ora quando la durata del lavoro era di 8 ore, di 2 quando era di 10 ore; le donne e i fanciulli avevano diritto a una giornata di riposo per settimana; si dava un mese di riposo senza pagamento alle puerpere, ma anche in questo vi erano delle eccezioni. Per il lavoro a domicilio, la legge si applicava quando venivano impiegati più di cinque fanciulli e donne che non appartenessero alla famiglia. La legge imponeva severe sanzioni negli stabilimenti in cui lavorassero le donne e i fanciulli e non per tutti gli operai. Gli stabilimenti dovevano essere igienici e costruiti in modo da non essere dannosi alla salute degli operai, ci dovevano essere dei ventilatori tanto per la polvere quanto per i gaz, per il grande calore, ecc., tutte le macchine e trasmissioni dovevano essere circondati da reti; ci doveva essere abbastanza aria, posto per riposare e per mangiare, ecc. I fanciulli e le donne dovevano essere provvisti dei libretti di lavoro. Erano previste delle sanzioni che non erano considerate severe. La legge invece di prevedere un ben organizzato ispettorato del lavoro affidava la sua applicazione ai comitati di lavoro composti del sindaco, del medico provinciale o circondariale, l’ispettorato scolastico, l’ingegnere statale e un rappresentante degli operai impiegati, ecc., come lavoro onorario. L’istituto degli ispettori fu previsto nella legge sull’incoraggiamento dell’industria del 1905. I principali difetti di tale prima legge sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli erano i seguenti : non comprendeva gli operai agricoli e quelli nei vari stabilimenti commerciali; non regolava abbastanza il lavoro notturno; non toccava il lavoro a domicilio; non garantiva senza condi- — Focarile, La Bulgaria.