256 CAPO Vili 43 mila; altri 27 mila; come si vede il maggior numero si trova impiegato nell’agricoltura e nell’industria e mestieri. Il movimento operaio in Bulgaria è stato iniziato nel 1883 per opera dei cosiddetti operai intellettuali: i tipografi; esso è stato lento per la mancanza di organizzazione e la diffidenza degli operai; ma esso si è rafforzato a mano a mano che essi aumentavano con lo sviluppo dell’industria che si è avuto come abbiamo visto dal 1894 in poi. Le inchieste fatte svelarono all’opinione bulgara le tristi condizioni dei fanciulli e delle donne impiegati nelle fabbriche e sottoposti a un lavoro estenuante di 14-16 ore al giorno. La legislazione del lavoro incomincia nel 1905 con la legge sul lavoro dei fanciulli e delle donne che fu accolta con sollievo dalle classi operaie bulgare. Essa riguardava il giorno di lavoro prescrivendo che i fanciulli dei due sessi dai 12 ai 15 anni non dovessero lavorare più di 8 ore al giorno e ciò si riferiva a tutte le fabbriche, mestieri, comunicazioni, miniere e cave. Alle donne di qualsiasi età si proibiva di lavorare più di 10 ore; la giornata di lavoro dei fanciulli da 10-12 anni non doveva essere più di 6 ore. Queste disposizioni erano le più importanti di tale legge; come si vede non si limitava la giornata di lavoro per i giovani dai 15 ai 18 anni come era previsto in altre legislazioni. Circa l’età minima la legge stabiliva che i fanciulli che non avessero compiuto i 12 anni non potevano essere impiegati come operai, ma si facevano delle eccezioni per i fanciulli di 10 anni che avevano finito il corso elementare. Per il lavoro delle miniere e delle cave non si permetteva l’impiego dei fanciulli che non avessero compiuto i 15 anni, come pure le donne di qualsiasi età; per i lavori pericolosi non si potevano impiegare giovani con meno di 18 anni. Per lavoro notturno si comprendeva quello che incominciava dalle 20 alle 5 dal 1 aprile al 1 ottobre e dalle 18 alle 6 dal 1 ottobre al 1 aprile; il lavoro notturno era proibito per le donne in generale e per i fanciulli fino ai 15 anni; ma tale ottima disposizione era attenuata da un capoverso dell’art. 7 il quale