Capo III MINIERE Legge sulle miniere. La legge vigente è quella del 14 aprile 1910 con alcune modificazioni. Si compone di cinque parti : la prima (art. 1-10) fa rilevare la differenza fra miniere e cave e stabilisce quali sonò le persone che possono domandare il diritto di ricerca e di concessione; la seconda parte tratta dei passi da fare per ottenere i permessi di ricerca, le formalità per ottenere i perimetri, le tasse da pagare, gli obblighi, ecc. Regola il modo di ottenere una concessione; i rapporti fra concessionario e Stato; prevede le modalità della restituzione e della revocazione d’una concessione; la terza parte tratta della sorveglianza dello Stato sulle intraprese minerarie; la quarta parte sulle infrazioni alla legge e le ammende; la quinta parte riconosce i diritti già acquisiti, ecc. Le formalità per ottenere un perimetro sono molto semplici e le tasse insignificanti. Per ottenere tre perimetri di 3.000 ha. si pagano soltanto 1529.50 lev. pari a Li.t 300. Queste disposizioni, che avevano lo scopo di facilitare e d’incoraggiare le ricerche, haimo prodotto degli effetti completamente opposti. Si è constatato che appena si scopre l’esistenza di un minerale in una certa località e che un perimetro è dato in concessione, questo è circondato immediatamente da altri perimetri i cui titolari non pensano affatto allo sfruttamento, ma scontano la possibilità d’un ingrandimento dell’intrapresa vicina per farsi pagare caro il loro diritto. È vero che la legge (art. 29, 30, 31) obbliga il concessionario del perimetro a fare dei lavori e