104 CAPO II quantitativi di materiali o altri prodotti che si ottengono dalle foreste date in concessione. Ciò viene fissato dal capitolato d’appalto con indicazione delle specie e dei quantitativi dei materiali che non possono essere esportati (art. 7). Lo sfruttamento delle foreste date in concessione avviene secondo piani economici elaborati dal Ministero di Agricoltura e Demanio, secondo la legge sulle foreste e regolamenti e disposizioni speciali in tale legge. Le foreste per cui ci sono piani economici ed elaborati si sfruttano secondo tali piani fino alla loro revisione. Finche si elaborano piani economici lo sfruttamento delle foreste date in concessione si fa secondo piani annuali, preparati dagli organi dell’autorità forestale ed approvati dal Ministro dell’Agricoltura. L’esecuzione dei lavori secondo i piani stabiliti è affidata (controllo) a un personale tecnico amministrativo speciale mantenuto dallo Stato (art. 8). I posti necessari per la costruzione di segherie, fabbriche, laboratori, forni, depositi stabili, hangar, abitazioni per operai, pagliai, forni (da pane) e altre costruzioni industriali nelle zone della concessione si danno gratuitamente dai terreni statali liberi. Per i luoghi che appartengono ai privati, ai comuni e altri enti pubblici il concessionario è obbligato di procurarsi la proprietà. I luoghi necessari per far passare le linee ferroviarie o strade se non sono demaniali si espropriano secondo la legge di espropriazione dei beni immobili a favore dello Stato o dei comuni per conto del concessionario (art. 9). Dopo il termine della concessione tutte le costruzioni, fabbriche insieme alle installazioni (motori, macchine a vapore, seghe circolari, trasmissioni, ecc.), le ferrovie costruite nella zona della concessione rimangono, senza ricompensa, proprietà dello Stato. Le locomotive e il materiale mobile delle ferrovie che lo Stato desidera tenere per sè si pagano al concessionario a mezzo di stima fatta da persone competenti.