116 STORIA DEL CONSIGLIO DEI DIECI servire nè alle chiese secolari, nè alle regolari; -e nè tampoco a quelle che immediatamente dipendono dalla santa sede, o che sono, per fondazione o per altro, di patronato del doge e del senato : quand’anche non fossero comprese nella legge generale, e bisognasse farne menzione speciale ed individuale. Di più, noi priviamo e dichiariamo privi, d’ora innanzi, il doge ed il senato, e ciascuno in particolare, ed in suo nome privato, di tutti i beni ecclesiastici che essi avessero in feudo dalla chiesa romana o da altre chiese; come altresì di tutti gli indulti e privilegi che avessero ottenuto dai pontefici nostri predecessori; ed, in ispecie, del potere di procedere contro i chierici per certi casi e delitti. Che se il doge ed il senato continuassero nella loro pertinacia ed ostinazione, riserbiamo a noi ed ai successori nostri il diritto di aggravare e riaggravare le censure e le pene ecclesiastiche contr’essi e loro aderenti, fautori e consiglieri, e di ordinare altre pene, e di ricorrere ad altri rimedii, secondo la disposizione dei sacri cànoni; non ostante tutte le constiluzioni, ordinanze apostoliche, privilegi, indulti e Brevi in contrario accordali al doge od al senalo , in generale od in particolare, di non poter essere interdetti, sospesi, o scomunicati : ai quali noi deroghiamo col presente, massime ed espressamente per questa volta. Ed affinchè questo Monitorio venga in conoscenza di lutto il mondo, noi vi ingiungiamo e comandiamo con queste lettere a lutti insieme, ed a ciascuno di voi in particolare , patriarchi, arcivescovi, vescovi, vicarii generali ed altri, in virtù della santa obbedienza, per timore dei giudizi di Dio, e sotto pena di sospensione