306 STORIA DEL CONSIGLIO DEI DIECI a chi lo amazzi o catturi, de liberar un altro bandido per materia de Stato, se il reo che all’hora viene bandido non sia egualmente per materia di Stato. « 47. Se un bandito per materia di Stato volesse procurar la sua liberation, non possa farlo che per il magistrato nostro et non per via de altra gratia, ma solo per haver dato raccordi in materia di Stato, o vero con retenlion o con morte de altro bandido pur per materia di Stado; all’hora doverà star alla conscienlia dell’inqui-sitori se el bandido morto o preso sia de mazzor impor-tantia di colui che pretendesse de liberasse, perchè se fosse maggior se potria liberarlo, et se minor non per certo, et se egual all’hora si faccia quello che parerà alli inquisitori attuali. Se poi non vorranno liberar il bandido che haverà porlado la testa di quell’ altro bandido doveranno ad ogni modo dar qualche mercede a chi nomi-minerà l’interfettore, acciò la sua opera non sia fatta in vano. « 48. Per l’avvenir ogni volta che si bandirà alcuno per caso gravissimo, sia considerato dopo publicato quel bando, se questo tale debba esser nel numero delli ban-didi per materia di Stato, et se l’opinion delli inquisitori sarà di sì, resti descritto in un libro tenuto per il secretano nostro, intitolado Bandidi per materia di Statoj et quel tal nome passar debba, tanto nella sua pena, quanto nella sua liberation, con la regola delli altri bandidi di tal natura; et sia scritto alli generali nostri, che dando bandi per casi gravissimi avvisino il fatto al tribunal nostro acciò sia fatta commition, se debbano andar sotto questa rubrica.