516 STOKIA DEL CONSIGLIO DEI DIECI orano giudici scelti all'occasione, o dai Dieci , o dal Maggior Consiglio, collo speciale incarico di inquisire e giudicare in un dato caso, sbrigato il quale, cessava ogni loro officio. E l’islesso Daru riconosce che non eran quelli gli Inquisitori di Stato. Pietro Franceschi, secretarlo del Consiglio del Dieci nel 1761, a cui dobbiamo, continua sempre il Gioviniy una diligente raccolta, manoscritta, delle leggi attenenti a quel Consiglio ed a’suoi tribunali, tra i quali era l’In-quisizione di Stato, riferisce una legge del Gran Consiglio, del 4 marzo 1411, che vietava ai capi dei Dieci ed agli Inquisitori di ricusare il loro officio; un’altra del 16 ottobre 1412, che priva della loro carica gli Inquisitori assenti da più di otto giorni ; un’altra del 9 luglio 1432, che stabilisce varie pene contro quelli che ricusassero d’esser capi dei Dieci , od Inquisitori. Le quali leggi provano bensì che fin d’allora v’erano Inquisitori , ma che non erano per anco gli Inquisitori di Stato : e provano, altresì, come acutamente osserva il nostro critico, che quella magistratura doveva essere ben incomoda , e poco ambila , se in venti anni furono necessarie due leggi per punire il rifiuto. Il Sandi pone la instituzione degli Inquisitori di Stato all’anno 1539; ma dome fece egli sempre, e gli scrittori suoi compagni , quand’ebbe a toccare certi argomenti di natura un po’dilicata , se la sbriga con pochissime parole, e senza spiegarsi abbastanza chiaramente (1). Ai (1) Ecco in tutta la voluminosa opera del Tentori le poche righe , nelle quali si parla dell’inquisizione di Stato : « Il ^Consiglio dei X elegge dal suo medesimo corpo tre rispettabilissimi soggetti, che portano il titolo di Inquisitori di Stato. Questi hanno un’autorità assoluta ed inappellabile su tutto ciò che riguarda la polizia dello Stato. Debbono essere